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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tenico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento è reso necessario dall'opportunità di eliminare ogni residua discriminazione in materia di filiazione. È altresì reso necessario dalla ratifica da parte dell'Italia di importanti accordi internazionali (quali la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge n. 77 del 2003) nonché dalla partecipazione dell'Italia alla produzione normativa europea (in particolare con riferimento al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale).

B) Analisi del quadro normativo.

        La disciplina della filiazione è contenuta prevalentemente nel codice civile, al titolo VII del libro primo. Norme connesse sono quelle contenute nelle disposizioni di attuazione del codice civile, quelle in tema di adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218), di separazione dei genitori e affidamento condiviso (legge 8 febbraio 2006, n. 54), di ordinamento dello stato civile (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).

C)  Incidenza delle norme proposte sulle norme e i regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge interviene sulla disciplina del codice civile in tema di filiazione, in particolare prevedendo la sostituzione dell'articolo 315 e l'introduzione dell'articolo 315-bis e dettando i criteri di delega per la modifica delle norme di cui al titolo VII del libro primo del codice civile, nonché delle disposizioni ad esse connesse.

D)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        La materia riguarda l'ordinamento civile ed è pertanto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera l), della Costituzione.

 

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E)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

        Si rinvia a quanto esposto alla lettera D).

F)  Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

        Non risultano rilegificazioni in materia e non si opera nell'ambito di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il testo contiene due nuove definizioni in tema di filiazione: quelle di «figli nati nel matrimonio» e di «figli nati fuori del matrimonio», al posto delle vigenti definizioni di «figli legittimi» e di «figli naturali». Le definizioni predette attengono anche all'espressione «filiazione». Le nuove definizioni sono più coerenti con il dettato costituzionale (articolo 30) e con il principio di eguaglianza dei figli che si vuole introdurre. In particolare, si vuole abbandonare la definizione di figli (e filiazione) «legittimi» che, pur con l'abolizione della contrapposta definizione di «illegittimi», richiama ancora un giudizio di disvalore sociale che non sussiste più nel comune sentire e che soprattutto non può essere collegato allo stato di figlio.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dal medesimo.

        I riferimenti normativi sono corretti.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        La tecnica della novella legislativa è direttamente utilizzata, all'articolo 1, per la sostituzione della rubrica del titolo IX del libro primo e del testo dell'articolo 315 del codice civile, nonché per l'introduzione dell'articolo 315-bis del medesimo codice. A tale tecnica si farà poi ampio ricorso nei decreti legislativi attuativi dell'articolo 2.

D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        I decreti legislativi delegati dovranno prevedere le espresse abrogazioni normative.

 

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3. Ulteriori elementi.

A)  Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

        La giurisprudenza di merito e di legittimità ha da tempo e in maniera unanime applicato il principio della sostanziale equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, a meno che espresse disposizioni non prevedessero specifiche differenziazioni: proprio queste ultime sono state modificate al fine di eliminare ogni residua discriminazione. In ordine alla giurisprudenza costituzionale sono da segnalare la sentenza n. 266 del 2006, relativa alla rilevanza della prova genetica in tema di azione di disconoscimento di paternità, nonché la sentenza n. 494 del 2002, sulla possibilità di azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità e delle relative indagini nei casi in cui il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.

B)  Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Vertono su materia analoga: a) al Senato della Repubblica: l'atto Senato n. 28, del senatore Roberto Manzione, recante «Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità»; l'atto Senato n. 1090, dei senatori Olimpia Vano e altri, recante «Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza dei diritti successori dei figli naturali e dei figli legittimi», entrambi assegnati alle competenti Commissioni parlamentari ma di cui non è ancora iniziato l'esame; b) alla Camera dei deputati: l'atto Camera n. 1108, dell'onorevole Cesare Campa, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1975»; l'atto Camera n. 1613, dell'onorevole Donatella Poretti, recante «Modifiche al codice civile in materia di figli legittimi e naturali», entrambi assegnati alle competenti Commissioni parlamentari ma di cui non è ancora iniziato l'esame.
        Tutti i progetti di legge citati sono stati presi in considerazione ai fini della predisposizione del presente disegno di legge e molte delle proposte ivi contenute sono state in esso riprese.